Cambio di residenza

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Capo IV - La Giunta

Art. 23

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, entro la misura massima prevista dalla legge. E' in facoltà del Sindaco nominare gli assessori in numero minore.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Co­munale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli as­sessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 25

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)  propone al consiglio i regolamenti;

b)  approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano im­pegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal rego­lamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)  elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e)  modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)   nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g)  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h)  approva i regolamenti sull'ordinamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i)    nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j)    dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l)    esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)  decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

o)  fissa, ai sensi del regolamento o degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato,, sentito il direttore generale e in mancanza dal segretario comunale;

p)  determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q)  approva il PEG su proposta del direttore generale e in mancanza dal segretario comunale, nel caso in cui il regolamento di contabilità includa l'utilizzo di tale strumento.

Art.26

Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

In caso di dimissioni di uno o più assessori il sindaco deve sostituirli entro 15 giorni dando comunicazione al consiglio comunale nella prima riunione successiva.

Comune di Mongrassano / Bashkia e Mungrasanës

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